Limite di assenze a scuola: quante ore e che cosa si rischia

In Italia non esiste un numero di giorni di assenza consentiti: nella scuola secondaria si contano le ore. Per la validità dell'anno serve la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; sotto quella soglia, deroghe comprese, non si passa alla classe successiva. Per i genitori conta poi l'obbligo di istruzione, con una procedura che dalla scuola porta al sindaco e, nei casi più gravi, davanti al giudice. Questa pagina spiega entrambi.

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Vantaggi

Che cosa conviene sapere sul limite di assenze

Si contano le ore, non i giorni

Il riferimento è il monte ore annuale personalizzato, cioè l'orario complessivo di tutte le materie, non i giorni di lezione del calendario regionale. Per questo pesano anche le ore perse con entrate posticipate e uscite anticipate.

Almeno tre quarti di frequenza

Nella secondaria di primo e di secondo grado l'anno è valido solo con la frequenza di almeno tre quarti del monte ore: le assenze non possono superarne un quarto. La scuola ti comunica monte ore e limite all'inizio di ogni anno.

Le deroghe le decide la scuola

Per casi eccezionali e documentati il collegio dei docenti fissa i criteri di deroga e il consiglio di classe li applica, purché resti possibile valutare l'alunno. Gravi motivi di salute, terapie programmate e sport agonistico sono tra gli esempi indicati dal Ministero.

L'obbligo di istruzione è un'altra cosa

Tra i 6 e i 16 anni vale anche l'obbligo di istruzione. Più di quindici giorni di assenza senza giustificati motivi in tre mesi avviano una procedura che passa per il sindaco; se le assenze ingiustificate arrivano a un quarto del monte ore e dopo l'ammonimento nulla cambia, è un reato.

Come funziona

Quando le assenze si accumulano: i passaggi previsti

Il limite di frequenza decide la validità dell'anno; la vigilanza sull'obbligo di istruzione segue una procedura propria, fissata dall'articolo 114 del Testo unico sulla scuola. Questi sono i passaggi, nell'ordine.

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    La scuola tiene informata la famiglia

    All'inizio dell'anno la scuola comunica il monte ore e il limite minimo di presenza e pubblica le deroghe; prima degli scrutini informa ogni famiglia delle ore di assenza accumulate.

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    Quindici giorni senza giustificazione

    Il dirigente scolastico verifica la frequenza. Se un alunno soggetto all'obbligo supera quindici giorni di assenza senza giustificati motivi in tre mesi, anche non consecutivi, la scuola lo comunica alla famiglia; se la frequenza non riprende entro sette giorni, entro altri sette avvisa il sindaco.

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    L'ammonimento del sindaco

    Il sindaco ammonisce il responsabile dell'obbligo e lo invita a rispettare la legge. Da quel momento c'è una settimana per riportare il ragazzo a scuola, giustificare l'assenza con motivi di salute o altri impedimenti gravi, o dimostrare di provvedere altrimenti alla sua istruzione.

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    Denuncia e reato

    Quando le assenze ingiustificate raggiungono un quarto del monte ore, il sindaco presenta denuncia. Se dopo l'ammonimento nulla cambia, l'articolo 570-ter del codice penale prevede la reclusione fino a un anno; fino a due anni se il minore non è nemmeno iscritto a scuola.

A confronto

Assenze: in digitale o con libretto e telefonate

In digitale con SchuleVernetzt
Contare le assenzeGiorni giustificati e non giustificati per alunno, ordinabili, per l'anno scolastico o un periodo a scelta
RitardiI ritardi si contano per alunno, separati dai giorni di assenza
Comunicare la malattiaLa famiglia segnala la malattia nel portale genitori, con date e motivo, la mattina stessa
Parlare con le famiglieI docenti scrivono direttamente ai genitori della propria classe nell'app
Libretto, telefonate e conti a mano
Contare le assenzeSomme rifatte a mano quando qualcuno le chiede
RitardiUna nota a margine che nessuno somma
Comunicare la malattiaUna telefonata in segreteria e un libretto che arriva quando arriva
Parlare con le famiglieTelefonate a orari in cui nessuno risponde
Nel dettaglio

Limite di assenze e obbligo di istruzione, in dettaglio

Il limite dei tre quarti e le deroghe

La regola è scritta due volte: per la secondaria di primo grado all'articolo 5 del D.lgs. 62/2017, per il secondo grado all'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009, nel testo modificato dal DPR 135/2025. In entrambi i casi l'anno è valido solo se l'alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, e lo stesso requisito vale per l'ammissione all'esame di Stato (articolo 13 del D.lgs. 62/2017). Il monte ore, precisa la circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, è l'orario complessivo di tutte le discipline: non la quota di ogni materia, non i giorni del calendario regionale, e non conta se la settimana è di cinque o di sei giorni. Un esempio: con le 891 ore annuali del primo biennio del liceo scientifico (articolo 8 del DPR 89/2010) le assenze non possono superare 222 ore; il numero esatto per tuo figlio è quello che la scuola ti comunica. Il collegio dei docenti può fissare deroghe motivate per casi eccezionali e documentati, purché il consiglio di classe abbia elementi sufficienti per valutare; la circolare cita come esempi gravi motivi di salute, terapie e cure programmate, donazioni di sangue, attività agonistiche di federazioni riconosciute dal CONI e il riposo del sabato per le confessioni che lo prevedono in un'intesa con lo Stato. Se il limite non è rispettato nemmeno con le deroghe, il consiglio di classe lo mette a verbale: esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva o all'esame. Per la scuola primaria le norme sull'ammissione (articolo 3 del D.lgs. 62/2017) non prevedono questo limite.

Obbligo di istruzione: dalla scuola al sindaco

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia tra i sei e i sedici anni. Come si vigila è scritto nell'articolo 114 del Testo unico sulla scuola (D.lgs. 297/1994), riscritto dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123. Il dirigente scolastico verifica la frequenza e individua gli alunni assenti senza giustificati motivi per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi. Se l'alunno non riprende a frequentare entro sette giorni dalla comunicazione alla famiglia, il dirigente avvisa entro altri sette giorni il sindaco, che ammonisce il responsabile dell'obbligo invitandolo a rispettare la legge. Lo stesso articolo fissa la soglia più grave: costituisce elusione dell'obbligo la mancata frequenza, senza giustificati motivi, di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, e in quel caso il sindaco presenta denuncia. Sono giustificate per legge le assenze del sabato previste dalle intese con le Chiese avventiste e con le Comunità ebraiche (leggi 516/1988 e 101/1989). Prima di ogni avviso al sindaco, dunque, c'è sempre una comunicazione alla famiglia: è il momento per spiegare alla scuola che cosa sta succedendo.

Che cosa rischiano i genitori

Dal 2023 l'inosservanza dell'obbligo di istruzione è punita dall'articolo 570-ter del codice penale, che ha preso il posto della vecchia contravvenzione dell'articolo 731, abrogato. Il reato scatta solo dopo l'ammonimento: se il responsabile non dimostra di provvedere altrimenti all'istruzione del minore, non giustifica l'assenza con motivi di salute o altri impedimenti gravi, o non lo riporta a scuola entro una settimana, rischia la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate costituiscono elusione, e fino a due anni quando il minore non è proprio iscritto a una scuola. Il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le iniziative di sua competenza. Per chi percepisce l'Assegno di inclusione c'è una conseguenza in più: la condanna definitiva sospende il beneficio finché il dirigente scolastico non certifica la ripresa della frequenza regolare, o altrimenti per due anni. Il limite dei tre quarti, invece, non è una sanzione per i genitori: decide soltanto se l'anno scolastico è valido.

Quando la scuola può chiedere un certificato medico, e perché oggi di solito basta la giustificazione della famiglia, lo spiega la pagina Certificato medico scuola.

Come una scuola tiene sotto controllo giorni giustificati e non giustificati, ritardi e tasso di assenza di ogni alunno lo mostra la pagina Gestione assenze scolastiche.

Vedere le assenze per tempo, non allo scrutinio

SchuleVernetzt mostra per ogni alunno i giorni di assenza giustificati e non giustificati, i ritardi e il tasso di assenza, ordinabili e per qualsiasi periodo. Il conteggio però è in giorni, non in ore: il tasso si calcola sui giorni registrati e non sul monte ore annuale personalizzato, e non parte nessun avviso automatico a quindici giorni o a un quarto delle ore. Il conto che decide la validità dell'anno resta quello della scuola, e quando intervenire lo stabiliscono le sue regole, non il software.

FAQ

Domande frequenti sul limite di assenze

Un numero di giorni non c'è. Nella secondaria il limite è in ore: le assenze non possono superare un quarto del monte ore annuale personalizzato, che la scuola ti comunica all'inizio dell'anno. Con le 891 ore del primo biennio del liceo scientifico, per esempio, sono 222 ore. Oltre quel limite l'anno non è valido, salvo le deroghe decise dal collegio dei docenti.

Sì, il limite riguarda tutte le assenze. I gravi motivi di salute adeguatamente documentati sono però tra i casi che la circolare ministeriale n. 20/2011 indica per le deroghe: se il collegio dei docenti le ha previste, l'anno può restare valido anche oltre il limite, purché il consiglio di classe abbia elementi sufficienti per valutare. Conserva quindi la documentazione.

Il limite si misura sulle ore di lezione frequentate, quindi le ore perse con un'entrata posticipata o un'uscita anticipata riducono la frequenza. Come si registrano ritardi e uscite lo stabilisce il regolamento d'istituto.

Se il limite non è rispettato nemmeno tenendo conto delle deroghe, il consiglio di classe accerta e mette a verbale la non validità dell'anno: l'alunno è escluso dallo scrutinio finale e non è ammesso alla classe successiva o all'esame. Non è una sanzione per i genitori; quella dipende dall'obbligo di istruzione.

Sì, ma solo per assenze senza giustificati motivi e dopo una procedura precisa. Se un alunno soggetto all'obbligo di istruzione è assente senza giustificazione per più di quindici giorni in tre mesi, la scuola avvisa la famiglia e poi il sindaco, che ammonisce il responsabile. Se le assenze ingiustificate arrivano a un quarto del monte ore e dopo l'ammonimento il minore non torna a scuola entro una settimana, l'articolo 570-ter del codice penale prevede la reclusione fino a un anno.

Le regole di fondo sono statali: il limite dei tre quarti e la procedura sull'obbligo di istruzione valgono per tutti. Cambiano da scuola a scuola le deroghe, che delibera il collegio dei docenti, e il modo di giustificare le assenze, che sta nel regolamento d'istituto: li trovi sul sito della scuola o in segreteria.
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